Sbarco e accesso ai tetti: normative
Sbarco e accesso ai tetti: normative
La normativa che regola lo sbarco su un tetto fa riferimento alla legge che, in sunto dispone in via ordinaria che l’accesso al tetto avvenga prevalentemente con sistemi di accesso permanente, ovvero scale fisse (vedi marinare, lucernari, botole)
Solo in poche e giustificate situazioni motivate (quasi mai esistenti peraltro) si può prevedere l’accesso al tetto con altri sistemi di tipo mobile quali scale o ponteggi.
Il ricorso a una piattaforma con navicella mobile è consentito solo dove non esistano le altre soluzioni sopra menzionate. Inoltre la Piattaforma dovrà essere omologata per lo sbarco. In ogni caso dal punto di sbarco dovranno esserci i dispositivi di sicurezza installati sul tetto ai quali l’operatore dovrà assicurarsi.
Si potrà usare una piattaforma non omologata per lo sbarco solo ed esclusivamente per lavori in gronda o da eseguirsi dal cestello senza mai sbarcare. Questa soluzione per il lavaggio dei pannelli fotovoltaici non è quasi mai praticabile per motivi puramente e tecnicamente pratici.
Sul tetto la normativa obbliga gli operatori ad utilizzare i dispositivi di sicurezza installati (linee vita). Se l’edificio ne fosse sprovvisto non esistono alternative per poter eseguire qualsiasi lavoro di manutenzione sul tetto, compreso il lavaggio dell’impianto, in quanto non sussistono i requisiti minimi di legge per la sicurezza. Quali tetti sono esenti dall’obbligo di avere installate linee vita? Fondamentalmente qualsiasi falda di tetto o terrazza che sia perimetrata da un parapetto regolamentare (altezza minima 1,10 m) In questi casi le barriere di sicurezza garantiscono l’operatore in caso di caduta accidentale.
SCALA PORTATILE
Non potendo realizzare un lucernario posso prevedere un accesso esterno con punto di ancoraggio con scala portatile per un altezza in gronda di m 5,40?
RISPOSTA:
Il DPGR 62/R del 23.11.2005, all’art. 7 comma 4, prevede che:- nel caso in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell’Elaborato tecnico di copertura devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure non risultino realizzabili.
Solo nel caso sia possibile dimostrare l’esistenza di motivate condizioni che non consentono la realizzazione di un sistema di accesso permanente quali ad esempio, vincoli di tipo strutturale o autorizzativo, è consentito prevedere sistemi di accesso alla copertura di tipo non permanente.
Qualora ricorrano le condizioni sopra descritte l’uso di una scala non permanente è ammissibile se questa risulta in dotazione all’immobile, vincolabile alla zona di sbarco e tale da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso (a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura).
Qualora non esista un accesso interno all’edificio, si può accedere alla copertura tramite piattaforma aerea dotata di navicella con sbarco frontale omologata ?
RISPOSTA:
Il DPGR 62/R del 2005, all’art. 8, comma 4, ammette la possibilità, in presenza di vincoli costruttivi, di ricorrere a percorsi di accesso in copertura di tipo “non permanenti”. Per essi, dovranno essere individuate posizioni e spazi in grado di ospitare le soluzioni prescelte.
Il medesimo Decreto, all’art. 8, comma 5, lett.b), specifica che i percorsi di tipo “non permanente” possono realizzarsi tramite :-“ apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota” e quindi rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza definiti dal Dlgs 17/2010.
Trabattello o ponteggio come sistema di accesso in quota
E’ possibile utilizzare un ponte mobile su ruote o un ponteggio fisso per consentire l’accesso ad una copertura ?
Di norma l’accesso alla copertura mediante ponte su ruote (trabattello) o ponteggio fisso non è consentito. Infatti il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23/11/05 n.62/R prescrive “percorsi ed accessi devono essere di tipo permanente” (art. 7 comma 2). E naturalmente il trabattello non può essere considerato sistema di accesso fisso.
La stessa norma, all’art.7, comma 4, consente però: “nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell’elaborato tecnico della copertura … devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili; devono altresì essere progettate e documentate le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione”.
Pertanto, solo in caso di documentata e motivata impossibilità di adottare soluzioni di accesso fisse, può essere scelto un dispositivo a carattere provvisorio, tra i quali gli: “apprestamenti” (art.8, comma 4 lett.c). e poi all’art.3, comma 1, lett. f) per apprestamenti, (devono intendersi) le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori come ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle;.
In tal caso devono essere realizzate le seguenti condizioni:
1. Documentata e motivata impossibilità di adottare accessi fissi.
2. Impiego di apprestamenti in modo conforme con la normativa antinfortunistica.
3. Utilizzo di apprestamenti nelle modalità indicate dal costruttore.
Nel caso di ricorso ad un ponte su ruote la congruità di cui alla precedente condizione 2 richiede che sia conforme alle indicazione riportate nell’art. 140 del Dlgs 81/08, “fissato a terra (sospeso dalle ruote o con ruote bloccate) e ancorato alla facciata” o conforme alle indicazioni riportate nell’allegato XXIII che prevedono il rispetto alla UNI 1004.
Essendo stato realizzato con lo scopo di consentire all’operatore di svolgere lavori in altezza dall’interno del tavolato protetto da elementi che costituiscono parapetto non sono concepiti, di norma, per consentire lo sbarco su altra superficie e pertanto tale uso non è previsto dai libretti di uso e manutenzione.
Per rispondere compiutamente anche alla condizione 3 il costruttore deve avere dichiarata tale modalità d’impiego nel libretto d’istruzioni e d’uso, come consentita.
Per quanto riguarda l’uso del ponteggio come sistema di accesso e di sbarco in quota questo è sempre possibile, fermo restando le condizioni 1 e 2 nel caso si realizzi un ponteggio che consenta di arrivare con un impalcato in prossimità della quota da raggiungere senza esporre il lavoratore al rischio di caduta nel passaggio tra l’impalcato e la copertura da raggiungere
Cestello come sistema di accesso in quota
E’ possibile utilizzare un cestello come sistema di accesso e sbarco in quota in una copertura ?
L’accesso per il trasferimento in quota di un operatore non è consentito con un cestello.
Qualunque mezzo meccanico per accesso in quota non certificato per il trasferimento può essere usato solo per interventi in gronda o comunque nella porzione di copertura raggiungibile dal braccio dell’operatore senza uscita dell’operatore dal cestello stesso.
Le misure sostitutive a quelle permanenti, ferma restando la pedonabilità delle coperture, devono prevedere in via prioritaria il ricorso a sistemi di protezione collettiva (quali parapetti temporanei o ponteggi) e corrette procedure di accesso e transito per il raggiungimento in sicurezza di tutta la copertura oggetto di progettazione. Tali procedure devono essere chiaramente indicate nell’elaborato tecnico della copertura.